CONSULENZA PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO IN MERITO ALLE NUOVE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Con l’entrata in vigore del Decreto 25/01/2019, contenente: Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, sarà obbligo a partire dal 6 maggio 2020 che i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri devono seguire nuove regole ai fini della sicurezza antincendio.
La regola si applica sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli esistenti.
Per gli edifici esistenti le nuove disposizioni sono da ottemperare entro:
- 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza
- 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
Il provvedimento va a modificare quanto previsto dal vecchio DM 16 maggio 1987 ed introduce i nuovi requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, invece, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel DM 246/1987.
Il nostro studio, formato da professionisti esperti e qualificati, si occupa da anni alla progettazione anche nell’ambito della prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.